Organi Collegiali
Il Consiglio di intersezione, il Consiglio di interclasse e il Consiglio di classe sono Organi Collegiali composti dai rappresentanti di genitori (componente elettiva) e dai docenti (componente ordinaria).
Tipologia
Organo collegiale
Nome sede
Istituto Comprensivo Tivoli I
Indirizzo
Via Acquaregna, 112 - 00019 - Tivoli (RM)
Cap
00019
Gps
41.95632265670683, 12.806260354064477
Orario
Dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
rmic8f600e@istruzione.it
Pec
rmic8f600e@pec.istruzione.it
Telefono
0774314549
Cosa fa
Organi Collegiali dell'Istituto
Scuola dell’infanzia - Consiglio di intersezione, composto da tutti i docenti e da un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato.
Scuola primaria - Consiglio di interclasse, composto da tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato.
Scuola secondaria di I grado - Consiglio di classe, composto da tutti i docenti della classe e da quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato. Il Consiglio di Classe ha fra le sue funzioni l’analisi delle condizioni di partenza della classe, la programmazione didattica ed educativa, la valutazione degli apprendimenti e del comportamento. Inoltre esprime parere, non vincolante, sull’adozione di libri di testo e strumenti didattici.
Consiglio d'Istituto
Il Consiglio d'Istituto (C.d.I.) è l'organo collegiale formato dalle varie componenti interne alla scuola e si occupa della gestione e dell'amministrazione trasparente degli istituti scolastici. Tale organo elabora e adotta atti di carattere generale che attengono all'impiego delle risorse finanziarie erogate dallo Stato, dagli Enti pubblici e privati. In esso sono presenti: rappresentanti degli insegnanti, rappresentanti dei genitori e rappresentanti del personale ATA. Il Dirigente scolastico ne fa parte come membro di diritto. Il numero dei componenti del C.d.I. varia a seconda del numero di alunni iscritti all'Istituto.
Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico-ausiliario, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni.
Il C.d.I.è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.I membri del consiglio di istituto rimangono in carica per tre anni scolastici.Ogni rappresentanza viene eletta all'interno della sua componente mediante consultazioni elettorali regolarmente effettuate all'interno dell'Istituto. Il mandato è triennale per i membri docenti, ATA e genitori.Il Consiglio, nel suo seno, esprime mediante elezione una giunta esecutiva, presieduta dal Dirigente scolastico.
Essa ha di norma il compito di preparare i lavori del Consiglio e di curare la corretta esecuzione delle delibere del Consiglio stesso. Pur tuttavia nulla vieta al Consiglio di Istituto di integrare o prendere iniziative autonome rispetto alle indicazioni della giunta, che peraltro non ha potere deliberante su alcuna materia. Per i componenti dell'Assemblea non spetta alcun compenso a nessun titolo.
Il C.d.I. ha potere decisionale su:
il programma annuale e il conto consuntivo;
l'adozione del P.O.F. (Piano dell'offerta formativa);
l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature scolastiche;
l'adattamento del calendario e dell'orario scolastico;
la programmazione delle attività di recupero, delle attività extrascolastiche e dei viaggi d'istruzione;
i criteri generali relativi alla formazione delle classi
Il CdI inoltre può esprimere pareri sull'andamento generale della scuola.
Collegio Docenti
Il Collegio dei Docenti è l'organo collegiale composto da tutti i docenti dell’istituzione scolastica ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Il Collegio dei Docenti si riunisce più volte all’anno ed è chiamato ad elaborare il piano didattico, educativo e formativo dell’Istituto. In particolare è tenuto a : elaborare ed approvare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Piano di Miglioramento (PdM); proporre e deliberare l’Ampliamento dell’Offerta Formativa; elaborare il Curricolo d’Istituto; i criteri di valutazione; individuare le aree delle funzioni strumentali; individuare le aree di lavoro; deliberare su iniziative di supporto all’inclusione e all’integrazione; deliberare la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici ; affrontare problemi relativi al contesto e scolastico e/o sociale.
Organo di garanzia
1 - Finalità e compiti
1. È costituito presso la Scuola Secondaria di primo grado “E. SEGRÈ” ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, l’Organo di Garanzia (O.G.).
2. L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata ad una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
3. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o di chi esercita la Patria Potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina.
4. Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.
- 2 – Composizione
1. L’Organo di Garanzia è composto da:
- Dirigente Scolastico
- un docente designato dal Consiglio d’Istituto, tra i docenti membri del Consiglio d’Istituto
- due genitori designati dal Consiglio d’Istituto, tra i genitori membri del Consiglio d’Istituto.
2. I componenti dell’O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d’Istituto.
3. La presidenza spetta al Dirigente scolastico.
4. Ciascuno dei membri verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria da un supplente appartenente alla medesima componente.
5. I genitori componenti dell’O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio, ovvero insegnanti della stessa classe del proprio figlio.
6. Gli insegnanti componenti dell’O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri.
7. Nel caso si verifichi una di tali situazioni di cui ai punti 5 e 6 dell’art. 2 del presente Regolamento, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.
8. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti designato dal Dirigente.
3 - Criteri generali di funzionamento
1.L’Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente.
2.La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In
caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l’O.G. anche con un solo giorno di anticipo.
3.Ciascuno dei componenti dell’O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute
o di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell’organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell’organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell’O.G.
4.Le deliberazioni dell’O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l’astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Dirigente.
5.Le deliberazioni sono valide quando sono presenti tutti i membri dell’O.G., effettivi o supplenti.
1.4 – Ricorso
1. Il ricorso avverso a una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato da uno dei genitori mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti l'accaduto.
2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria didattica entro il termine prescritto di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun caso accolti.
3. Ricevuto il ricorso, il Presidente provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato.
4. Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.
5. L'organo si riunisce entro i dieci giorni successivi e alla seduta chiama a partecipare un genitore dell’alunno a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare; è ammessa anche la presenza dell’alunno interessato.
6. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.
7. Le loro testimonianze sono messe a verbale.
8. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
9. Il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della decisione il Consiglio di classe e la famiglia mediante un atto formale.
Componenti organo di garanzia triennio 2022/25 |
|
DIRIGENTE SCOLASTICO |
FRANCESCA CERRI |
DOCENTE |
MARINA SAVINI |
DOCENTE |
ELISABETTA ROSSI |
GENITORE |
ANGELA PROIETTI |
GENITORE |
FRANCESCA MARINUCCI |
Responsabile
Dirigente Scolastico.