Regime di incompatibilità dipendenti pubblici

  

Regime di incompatibilità dipendenti pubblici

Inquadramento generale

In forza degli articoli 60 ss. D.P.R. n. 3/1957, l’assunzione di un impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione è di regola incompatibile con:

  • l’esercizio dell’attività commerciale, industriale o professionale
  • l’assunzione o il mantenimento di impieghi alle dipendenze di privati
  • l’assunzione di cariche in società costituite a fini di lucro con l’esclusione delle sole cariche

in società o enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato Sono tuttavia previste le seguenti eccezioni:

  • lo svolgimento delle libere professioni, consentito ai docenti previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 508, c. 15, D.Lgs. n. 297/1994)
  • l’assunzione di altri impieghi da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, anche in questo caso previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 39, c. 9, CCNL comparto scuola del 16/11/2017). Detti impieghi non possono tuttavia essere assunti alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni e non devono implicare un conflitto di interessi (art. 1, c. 58, Legge n. 662/1996). Occorre inoltre tenere presente che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la scuola si costituisce a tempo pieno, la trasformazione in part time è successiva. Ciò significa che neppure la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro part time elimina l’ incompatibilità eventualmente sussistente all’atto della presa di servizio del personale neoassunto.

Al di fuori delle ipotesi di incompatibilità sopra richiamate, i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. A tal fine devono essere valutati i seguenti profili:

  1. a) occasionalità/abitualità dell’incarico;
  2. b) assenza/presenza di conflitto di interesse;
  3. c) non interferenza/interferenza con gli obblighi di servizio

Fanno eccezione le cosiddette attività libere, ovvero quelle che non necessitano di autorizzazione:

  1. collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  2. utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
  3. partecipazione a convegni e seminari;
  4. incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
  5. incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

 

  1. incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
  2. attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica

 PRESA DI SERVIZIO – in occasione della presa di servizio del personale a t.i./t.d.:

  • il dipendente sottoscrive, ai sensi del DPR 445/00, la dichiarazione di assenza di cause di

            incompatibilità. Detta dichiarazione implica l’assenza di attività lavorative o          professionali in essere, incompatibili con il rapporto di lavoro alle dipendenze della scuola;

  • è opportuno che il dipendente, in quella sede, dichiari anche attività che ritiene compatibili con l’assunzione dell’impiego alle dipendenze della scuola poiché la valutazione di compatibilità è rimessa al dirigente e poiché alcune attività, pur compatibili, non possono essere svolte se non previa autorizzazione del dirigente stesso.

Conseguenze

  • se il dipendente svolge una attività incompatibile, non può assumere l’impiego alle dipendenze della scuola
  • le eventuali richieste di autorizzazione e/o aspettativa seguono necessariamente l’instaurazione del rapporto di lavoro pubblico e dunque non potranno essere accolte – anche là dove non subordinate alla valutazione di opportunità da parte del dirigente – senza che sia soddisfatta la condizione di cui sopra
  • in particolare, non è possibile “aggirare” una incompatibilità mediante la concessione dell’aspettativa ex 18, c. 3, CCNL 2007 o la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time, poiché la sussistenza di un’attività incompatibile

               impedisce l’instaurarsi del rapporto di lavoro con la scuola

  • la dichiarazione ex DPR 445/00, se non veritiera, profila una responsabilità penale, rispetto alla quale il dirigente ha obbligo di denuncia
  • la corresponsione di emolumenti percepiti senza autorizzazione è fonte di responsabilità contabile per danno erariale da parte del percettore (art. 53, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001)

Personale ATA

Dato che l’art. 508 TU istruzione è riferito al solo personale docente, detto personale può svolgere altri incarichi retribuiti solo se è titolare di un rapporto di lavoro part time.

 

Allegati

29 A - P modello autorizzazione attività occasionali.pdf